
⚡ In breve
- Dal 24 maggio 2025 la formazione sicurezza segue il nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025.
- La formazione generale (4 ore) si può svolgere in e-learning.
- La formazione specifica in e-learning è ammessa solo per il rischio basso; per rischio medio e alto servono presenza o videoconferenza sincrona.
- Per l'attestato servono almeno il 90% di frequenza e il superamento della verifica finale.
“Il corso sicurezza online è valido?” è una delle domande che ci fanno più spesso lavoratori e datori di lavoro. La risposta breve è: dipende dalla parte del corso e dalla classe di rischio. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 le regole sulla formazione a distanza sono diventate più precise, e scegliere la modalità sbagliata può significare un attestato non conforme da rifare.
Vediamo cosa è cambiato, cosa puoi fare davvero in e-learning e come evitare errori.
Il nuovo Accordo 2025 in due righe
L'Accordo n. 59/CSR del 17 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed entrato in vigore lo stesso giorno, riorganizza la formazione prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e sostituisce i precedenti accordi del 21 dicembre 2011 e del 7 luglio 2016. Le modalità ammesse sono quattro: presenza, videoconferenza sincrona, e-learning e mista, con la presenza come modalità principale.
Il periodo transitorio di 12 mesi, durante il quale si potevano ancora avviare corsi con le vecchie regole, si è chiuso il 24 maggio 2026: oggi i nuovi corsi devono rispettare l'Accordo 2025. I corsi già svolti in passato restano validi e l'aggiornamento decorre dalla data dell'attestato.
Cosa si può fare in e-learning: la tabella
| Percorso | Durata | E-learning |
|---|---|---|
| Formazione generale lavoratori | 4 ore | ✅ Ammesso |
| Specifica – rischio basso | 4 ore | ✅ Ammesso |
| Specifica – rischio medio | 8 ore | ❌ Presenza o videoconferenza sincrona |
| Specifica – rischio alto | 12 ore | ❌ Presenza o videoconferenza sincrona |
| Aggiornamento lavoratori | 6 ore ogni 5 anni | ✅ Indicato tra le modalità ammesse |
| Preposti (base e aggiornamento) | Aggiornamento 6 ore ogni 2 anni | ❌ Non consentito |
| Dirigenti (base e aggiornamento) | Aggiornamento 6 ore ogni 5 anni | ✅ Ammesso |
Conta il rischio della mansione, non solo il codice ATECO
Il punto decisivo è la classe di rischio attribuita alla tua mansione nella valutazione dei rischi (DVR). Un impiegato amministrativo che lavora solo in ufficio ha un profilo molto diverso da un magazziniere che usa transpallet o da un operaio di produzione. Se il DVR ti colloca a rischio medio o alto, la parte specifica non può essere svolta in e-learning, anche se il corso online è più comodo.

Corso Formazione dei lavoratori rischio basso
- ✓ 8 ore: 4 di formazione generale + 4 di specifica rischio basso
- ✓ Per uffici, commercio, servizi, studi professionali
- ✓ Piattaforma accessibile 24 ore su 24
- ✓ Test finale online ripetibile gratuitamente
60,00 €
Inizia il corso →Frequenza e verifica finale: i nuovi paletti
L'Accordo 2025 rende la verifica finale obbligatoria per lavoratori, preposti e dirigenti. Per ottenere l'attestato servono:
In e-learning la piattaforma deve tracciare il tempo effettivo di fruizione.
Test con almeno 30 domande per il corso base (almeno 10 per l'aggiornamento), con almeno tre risposte alternative e il 70% di risposte corrette; in alternativa, un colloquio individuale.
Il datore di lavoro deve controllare nel tempo che quanto appreso si traduca in comportamenti sicuri.
Se la tua attività è a rischio basso, puoi completare tutto online con il corso formazione lavoratori rischio basso. Se invece devi solo fare la parte comune a tutti i settori, c'è il corso Parte Generale (4 ore, 35,00 €); per il rinnovo quinquennale, l'aggiornamento lavoratori (6 ore, 40,00 €).
Domande frequenti
Il mio attestato preso prima del 2025 è ancora valido?
Sì. L'Accordo 2025 riconosce i corsi svolti secondo i precedenti accordi; l'obbligo di aggiornamento decorre dalla data riportata sull'attestato.
Lavoro in un'azienda a rischio alto ma in ufficio: posso fare l'e-learning?
Dipende da come il DVR classifica la tua mansione. Se risulti esposto solo a rischi da ufficio la situazione è diversa da chi opera in produzione: chiedi conferma al datore di lavoro o all'RSPP prima di iscriverti.
La videoconferenza conta come e-learning?
No. La videoconferenza sincrona, con docente collegato in diretta, è una modalità distinta ed è ammessa anche dove l'e-learning non lo è, come per i preposti o la specifica a rischio medio e alto.
Hai dubbi su quale corso scegliere?
Il team di IT FORMAZIONE ti aiuta a trovare il percorso giusto per te o per la tua azienda.
Contattaci →Fonti: Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 (G.U. n. 119 del 24 maggio 2025); D.Lgs. 81/2008, art. 37; sintesi tecniche pubblicate da Vega Engineering e DottrinaLavoro. Per i casi specifici fa fede il testo ufficiale dell'Accordo e la valutazione dei rischi aziendale. Articolo aggiornato a ottobre 2026.
